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MISTER CREDIT
Dal primo ottobre 2016 è in vigore una nuova normativa sull’anatocismo. Cosa si nasconde dietro questa parola? Per anatocismo si intende il fatto che interessi già maturati diventino bene-capitale e, come tali, possano produrre la maturazione a loro volta di ulteriori interessi (cosiddetti interessi composti). Il Decreto del ministro dell’Economia n. 343 del 3 agosto 2016, entrato in vigore il primo ottobre di quest’anno, afferma che «gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora». Quindi niente più interessi sugli interessi (esclusi, appunto, quelli di mora, relativi a ritardi nei pagamenti). Il divieto di anatocismo è esteso anche alle carte di credito. Per quel che riguarda i conti correnti, il decreto sancisce che gli interessi debitori e gli interessi creditori devono essere calcolati con la stessa periodicità (non inferiore a un anno) e che gli interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre. Cambia la disciplina sia per le aperture di credito in conto corrente, sia per i cosiddetti “conti in rosso” (conti con sconfinamenti rispetto al fido accordato o non affidati): gli interessi debitori (conteggiati il 31 dicembre di ogni anno) diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Trenta giorni prima, comunque, la banca è tenuta a informare il cliente della prossima esigibilità degli interessi. Il cliente dovrà pagare quindi gli interessi (con addebito sul conto, anche autorizzato preventivamente, o in altro modo). Possono presentarsi due scenari:
Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui diventano esigibili. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. Se gli interessi vengono addebitati sul conto si aggiungono al capitale e su questo nuovo capitale saranno considerati gli interessi successivi. Le banche devono applicare il decreto 343, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. Quanto ai contratti in corso, le banche possono procedere unilateralmente alla loro variazione per il loro adeguamento alle nuove norme. Deve però essere richiesto il consenso esplicito del cliente per autorizzare l’addebito in conto degli interessi corrispettivi divenuti esigibili.
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