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Entra in vigore il procedimento di esdebitazione: come funziona?


A causa della crisi economica, molte persone si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè hanno difficoltà a rimborsare i finanziamenti e ripagare i debiti. In alcuni casi è prevista la possibilità di rivolgersi al tribunale per avviare un piano che permetta ai cittadini di ridurre o cancellare i debiti, aderendo a misure alternative di “composizione della crisi da sovraindebitamento”. Secondo la legge 3/2012, il cittadino ha a disposizione due differenti procedure:

  • il piano del consumatore
  • l’accordo di ristrutturazione del debito

Il piano del consumatore può essere utilizzato da una persona fisica che non riesce a ripagare il proprio debito e che sia “meritevole”, cioè che non abbia fatto ricorso al credito in modo spropositato rispetto al suo patrimonio. In questo caso il consumatore può presentare al tribunale il proprio piano di rientro, tramite avvocato. Il giudice nominerà  un organismo di composizione della crisi che fornirà un parere sul piano, dopo aver verificato la situazione patrimoniale del consumatore. Il tribunale deciderà in base al parere dell’organismo, senza chiedere il consenso dei creditori. Anche l’accordo di ristrutturazione del debito prevede un intervento del tribunale, che dovrà valutare la richiesta di privati cittadini, professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti. In questo caso non vi è il requisito di meritevolezza, ma il giro d’affari non deve superare le soglie di legge per essere soggetti a fallimento. Inoltre questo accordo necessita dell’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. In presenza delle condizioni previste per la concessione dell’esdebitazione, il giudice dichiara inesigibili i crediti non integralmente soddisfatti nei confronti del debitore, fatta comunque salva la possibilità di proporre reclamo. È bene infine precisare che il provvedimento di esdebitazione può essere revocato in qualsiasi momento dal giudice se viene accertata la presenza di cause di esclusione del beneficio oppure se risulta che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, se è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, o se sono state simulate attività inesistenti.